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Comunicato dell’Associazione Internazionale Esorcisti
Roma, 9 aprile 2020
In queste ultime settimane sono giunte alla nostra Presidenza numerose richieste di chiarimento circa la possibilità di impiegare l’esorcismo di Leone XIII per far fronte alla grave tribolazione in cui oggi versa l’intera umanità.
Come Associazione Internazionale Esorcisti facciamo anzitutto notare che l’esorcismo di Leone XIII, sia nella versione originale [cfr. Exorcismus in satanam et angelos apostaticos iussu Leonis XIII P. M. editus, in Acta Sanctae Sedis, XXIII (1890-91), pp. 743-746], sia nei successivi adattamenti operati dal Rituale Romano (cfr. Caput III dell’ultima edizione tipica del 1952) e dal nuovo Rituale del 1998, De exorcismis et supplicationibus quibusdam (cfr. Appendice I), è un vero e proprio sacramentale, la cui finalità è quella di contrastare, impedire o attenuare l’azione di satana e degli altri angeli apostati: o in generale, quando essa si manifesta come persecuzione alla Chiesa (universale o in una delle sue espressioni locali), o in particolare, quando essa prende di mira, in forma straordinaria, cose date in uso all’uomo (infestazione di luoghi, abitazioni, animali, ecc.).
In secondo luogo, come Associazione Internazionale Esorcisti, poniamo in rilievo che l’utilizzo di questo sacramentale è, fin dall’inizio, riservato ai singoli Vescovi e ai soli sacerdoti che abbiano ricevuto il permesso di usarlo.
Si evince, infatti, dalla nota Ex audientia Sanctissimi. Die 18 Maii 1890, posta a pag. 747 in Acta Sanctae Sedis, XXIII (1890-91), a proposito delle indulgenze annesse all’impiego del sopraddetto esorcismo, che esso è riservato esclusivamente ai Vescovi e ai sacerdoti che legittimamente hanno ricevuto dai propri Ordinari l’autorità per proferirlo (Santissimus D.N. LEO divina providentia PP. XIII omnibus Reverendissimis Episcopis, nec non Sacerdotibus ab Ordinariis suis legitime ad id auctoritatem habentibus …).
Non diversamente si esprimono le rubriche del Caput III del titolo dedicato agli esorcismi del Rituale Romano fino all’ultima edizione tipica del 1952, impiegata nella Chiesa latina fino al 1998, ove si legge: “Sequens exorcismus recitari potest ab Episcopis, nec non a Sacerdotibus, qui ab Ordinariis suis ad id auctoritatem habeant” (Il seguente esorcismo può essere recitato dai Vescovi, e così pure dai Sacerdoti che dai loro Ordinari ne abbiano l’autorizzazione).
Anche le rubriche dell’Appendice I del nuovo Rituale, Supplicatio et exorcismus qui adhiberi possunt in peculiaribus adiunctis Ecclesiae, rimandano al giudizio del Vescovo diocesano l’utilizzo, quantomeno pubblico, dell’esorcismo di cui ivi si tratta da parte di sacerdoti all’interno del territorio sottoposto alla sua giurisdizione.
Per le ragioni sopra esposte e salvo diverso giudizio dato dall’Autorità competente, riteniamo perciò che i sacerdoti, possano usare l’esorcismo di Leone XIII solo dietro autorizzazione dell’Ordinario del luogo.
Infine, ricordiamo ancora una volta che nelle grandi pestilenze che in passato hanno afflitto larghi strati della società, la Chiesa in genere non si è mai impegnata in azioni esorcistiche, ma, insieme alla carità fattiva nei confronti delle persone bisognose, ha sempre ritenuto necessaria la preghiera di riparazione dei peccati, l’impegno per la conversione personale e comunitaria, la manifestazione pubblica del pentimento, la richiesta di perdono a Dio, la supplica per la fine delle epidemie, le preci per i medici, gli ammalati e i moribondi e il suffragio per i defunti.