Chiarimenti sull’esorcismo di Leone XIII

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Comunicato dell’Associazione Internazionale Esorcisti (A.I.E.)

Roma, 14 aprile 2020

 

In questi ultimi giorni la nostra Associazione Internazionale Esorcisti (A.I.E.) è stata oggetto di diversi attacchi mediatici da parte di soggetti che, senza averne l’autorità, senza godere di alcuna competenza in materia e, soprattutto, senza avere l’onestà di chiederci dei chiarimenti o, quanto meno, di pubblicare per intero le nostre affermazioni, hanno mosso accuse, fatto illazioni, pronunciato offese e offerto giudizi inaccettabili sul piano dottrinale e disciplinare. Per questa ragione riteniamo opportuno porgere a tutti i Soci dell’A.I.E. e a quanti ne vorranno trarre profitto, i seguenti chiarimenti.

[A] Quando si parla di “esorcismo di Leone XIII” a cosa ci si può riferire?

Quando si parla di “esorcismo di Leone XIII” ci si può riferire:

  • sia al testo originale Exorcismus in satanam et angelos apostaticos iussu Leonis XIII P. M. editus, pubblicato in Acta Sanctae Sedis, XXIII (1890-91), pp. 743-746;
  • sia al successivo adattamento operato dal Rituale Romano nelle diverse edizioni tipiche pubblicate nel corso del secolo XX. Nell’ultima di esse, pubblicata nel 1952 sotto il pontificato di Papa Pio XII e in uso comune fino al 1998, esso occupa il Caput III col titolo Exorcismus in satanam et angelos apostaticos;
  • sia all’ulteriore elaborazione operata nel nuovo Rituale del 1998, De exorcismis et supplicationibus quibusdam (DESQ), ove occupa l’Appendice I col titolo Supplicatio et exorcismus qui adhiberi possunt in peculiaribus adiunctis Ecclesiae.

[B] Qual è la natura dell’esorcismo di Leone XIII considerato in ognuna delle tre versioni suddette?

L’esorcismo di Leone XIII, in tutte e tre le versioni suddette appartiene al genere dei sacramentali, ossia a quei segni sacri mediante i quali, come si legge nel Catechismo della Chiesa Cattolica al n. 1667, “in aliquam sacramentorum imitationem, effectus praesertim spirituales significantur et ex Ecclesiae impetratione obtinentur”[1]. Questa peculiare natura dell’esorcismo di Leone XIII la si evince soprattutto da ciò che per tutte e tre le sue versioni l’Autorità ecclesiastica afferma circa i suoi ministri legittimamente deputati ad usarlo (vedi più sotto paragrafo D).

[C] Qual è la finalità dell’esorcismo di Leone XIII?

La finalità dell’esorcismo di Leone XIII, che tra l’altro giustifica il suo legittimo impiego è la seguente:

  • in generale, contrastare, impedire o attenuare l’azione di satana e degli altri angeli apostati quando questa azione si manifesta come persecuzione alla Chiesa (universale o in una delle sue espressioni locali);
  • in particolare, quando l’azione del maligno prende di mira, in forma straordinaria, cose date in uso all’uomo (infestazione di luoghi, abitazioni, animali, ecc.).

[D] Chi è il ministro di questo sacramentale, ossia chi può lecitamente usarlo?

L’utilizzo di questo sacramentale è, fin dall’inizio, riservato ai singoli Vescovi e ai soli Sacerdoti che abbiano ricevuto il permesso di usarlo. Su questo non esistono dubia iuris (dubbi di diritto), essendo assai chiare le indicazioni date a riguardo dall’Autorità ecclesiastica.

  • In ordine all’Exorcismus in satanam et angelos apostaticos iussu Leonis XIII P. M. editus[2], pubblicato in Acta Sanctae Sedis, XXIII (1890-91), pp. 743-746, anzitutto si ricava chiaramente dal testo che si tratta di qualcosa riservato a chi è insignito dell’Ordine sacro. Lo dimostrano le parole della prece “Hinc tuo confisi præsidio ac tutela, sacri ministerii nostri auctoritate, ad infestationes diabolicæ fraudis repellendas in nomine Iesu Christi Dei et Domini nostri fidentes et securi aggredimur”[3] e la formula liturgica Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo[4] impiegata nel responsorio che la segue. Inoltre, dalla nota Ex audientia Sanctissimi. Die 18 Maii 1890, posta a pag. 747 in Acta Sanctae Sedis, XXIII (1890-91), a proposito delle indulgenze annesse all’impiego del sopraddetto esorcismo, si evince in modo incontestabile che esso è riservato esclusivamente ai Vescovi e ai Sacerdoti che legittimamente hanno ricevuto dai propri Ordinari l’autorità per proferirlo (Santissimus D.N. LEO divina providentia PP. XIII omnibus Reverendissimis Episcopis, nec non Sacerdotibus ab Ordinariis suis legitime ad id auctoritatem habentibus[5]).
  • In ordine all’Exorcismus in satanam et angelos apostaticos del Caput III del titolo dedicato agli esorcismi del Rituale Romano fino all’ultima edizione tipica del 1952, impiegata nella Chiesa latina fino al 1998, nella rubrica posta a sua premessa si legge: “Sequens exorcismus recitari potest ab Episcopis, nec non a Sacerdotibus, qui ab Ordinariis suis ad id auctoritatem habeant”[6].
  • Quanto alla Supplicatio et exorcismus qui adhiberi possunt in peculiaribus adiunctis Ecclesiae[7] dell’Appendice I del nuovo Rituale, la rubrica posta a sua premessa dice espressamente: “Si Episcopus dioecesanus, in peculiaribus rerum adiunctis, opportunum iudicat indicere adunationes fidelium ad orandum, sub ductu et moderamine sacerdotis …”[8].

Per le ragioni sopra esposte e salvo diverso giudizio dato dall’Autorità competente (che in merito a questa questione è la sola Sede Apostolica), è da ritenersi privo di legittimità fare uso dell’esorcismo di Leone XIII senza essere insigniti dell’Ordine sacro nel grado del presbiterato e senza godere del debito permesso dell’Ordinario.

[E] Gli esorcisti necessitano di un permesso da parte del loro Vescovo per usare questo esorcismo?

No, in quanto è per sé incluso nella licenza che viene loro conferita. Ciò lo si giustifica dal fatto che l’esorcismo di Leone XIII era incluso nel Titolo del Rituale Romano relativo agli esorcismi e continua ad esserlo nel nuovo Rituale De exorcismis et supplicationibus quibusdam (DESQ). Si tenga presente che nessun fine è raggiungibile senza i mezzi adeguati e che le finalità particolari di cui sopra al punto C, l’esorcista le consegue grazie all’impiego di questo esorcismo, al cui utilizzo viene perciò necessariamente deputato con il conferimento della licenza di esorcizzare.

[F] Esistono abusi nell’impiego di questo esorcismo?

Ne esistono parecchi. Tra questi il reiterato invito fatto ai laici di usarlo come “preghiera privata”[9].

In alcuni casi, poi, si ricorre addirittura ad una falsificazione dell’esorcismo di Leone XIII, introducendo una falsa rubrica (si fuerit clericus), assente nel testo originale, e dando quindi ad intendere che anche un laico lo può usare, essendogli sufficiente omettere le parti riservate ai chierici, come si può vedere dagli esempi sotto riportati.

[G] Ma dal momento che Papa Leone XIII prescrisse al termine della S. Messa la recita della preghiera a San Michele, non aveva con questo già conferito ai laici la possibilità di recitare l’esorcismo da lui composto?

Assolutamente no, in quanto si tratta di atti totalmente differenti. Nel 1884 Papa Leone XIII decretò che le preghiere, che già dal 1859 il Beato Papa Pio IX aveva stabilito fossero recitate in Italia dopo la S. Messa a motivo degli attacchi a cui lo Stato Pontificio era sottoposto, venissero recitate da tutti i cattolici del mondo, sempre dopo la S. Messa, per difendere la Chiesa nella crisi apertasi dopo la caduta di Roma nel 1870 e l’aprirsi della “Questione Romana”. Dette preci, note come “Preci leonine”, comprendono tre Ave Maria, una Salve Regina seguita da un versetto e un responsorio, e una colletta che, dal 1886, chiede la conversione dei peccatori e “la libertà e l’esaltazione della santa Madre Chiesa”. Sempre nel 1886 da Papa Leone XIII fu introdotta la preghiera a San Michele e nel 1904 papa Pio X aggiunse “Cuore santissimo di Gesù. Abbi pietà di noi” da recitare tre volte facoltativamente. La preghiera a San Michele introdotta da Papa Leone XIII nel 1886 e che in tutta la Chiesa tutti hanno recitato fino al 1964 (quando con la riforma della liturgia romana le Preci leonine vennero eliminate), non è quindi da confondersi con l’esorcismo da lui composto, riservato ai Vescovi e ai Sacerdoti forniti di facoltà e pubblicato in Acta Sanctae Sedis, XXIII (1890-91), pp. 743-746.

[H] Ci sono altre voci a proposito del ministro dell’esorcismo di Leone XIII in linea con quanto scritto sopra, specie su chi è il ministro di questo esorcismo?

Sì, tra questi si veda:

  • Ciò che esprime la Conferenza Episcopale degli Stati Uniti, nella pagina dedicata all’esorcismo http://www.usccb.org/prayer-and-worship/sacraments-and-sacramentals/sacramentals-blessings/exorcism.cfm alla domanda: When would the rites contained in the appendices be used, and by whom? risponde in ordine all’Appendice I: «The prayers of supplication and exorcism found in Appendix I (“A Supplication and Exorcism which May be Used in Particular Circumstances of the Church”) may be likened to the prayers that Pope Leo XIII appended to the previous rite of exorcism in 1890. The focus of these prayers is to address and remedy any demonic influence on places and things in particular, as well as to remedy attacks against the Church in a more general way. As in the case of a “major exorcism,” the ordinary minister of these prayers would be a priest appointed for this purpose or the bishop himself.» (Come nel caso dell’“esorcismo maggiore”, il ministro ordinario di queste preghiere dovrà essere un sacerdote nominato a questo scopo o lo stesso vescovo).
  • https://www.amicidomenicani.it/se-si-possa-recitare-privatamente-l-esorcismo-di-leone-xiii/

 

NOTA CONCLUSIVA

La proibizione per i fedeli cristiani dell’uso dell’esorcismo di Leone XIII, implicita nelle rubriche che lo accompagnano e ribadita dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nella Lettera agli Ordinari riguardante le norme sugli esorcismi del 29 settembre 1985, non li priva in alcun modo di un’arma di difesa di cui servirsi nella lotta contro il maligno perché sin dall’inizio il suddetto esorcismo fu pensato e pubblicato dalla Santa Sede come destinato esclusivamente al ministero dei Vescovi e dei Sacerdoti aventi facoltà di impiegarlo. Esso quindi non è mai stata un’“arma” protettiva utilizzabile dai fedeli cristiani che, tuttavia, come si legge nella suddetta Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono sempre tenuti «a pregare affinché, come ci ha insegnato Gesù, siano liberati dal male (cf. Mt 6,13)», nella quale si rammenta inoltre ai Pastori il dovere di aiutarli in questa lotta «richiamando quanto la tradizione della Chiesa insegna circa la funzione che hanno propriamente i sacramenti e l’intercessione della B.V. Maria, degli angeli e dei santi circa la lotta spirituale dei cristiani contro gli spiriti maligni».

Ribadiamo che quanto sopra esposto sulla questione del cosiddetto esorcismo di Leone XIII costituisce un giudizio dottrinale, i cui elementi sono in sé così chiari da non permettere che si sollevi un dubium iuris (dubbio di diritto). Nel caso si persistesse a pensare il contrario di quanto qui è stato esposto, l’unica strada onesta per risolvere definitivamente il problema è rivolgersi alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

Facciamo, infine, presente, sulla base della comune esperienza esorcistica, che l’uso illegittimo e improprio da parte di Sacerdoti e fedeli laici di ogni formula esorcistica riservata all’ambito liturgico, incluso l’esorcismo di Leone XIII, può avere conseguenze spirituali più o meno gravi, compreso il divenire causa occasionale di disturbi diabolici straordinari.

 

[1] “con una certa imitazione dei sacramenti, sono significati soprattutto effetti spirituali e, per impetrazione della Chiesa, ottenuti” [la traduzione è nostra].

[2]     Esorcismo contro Satana e gli angeli apostati, pubblicato per ordine di Papa Leone XIII [la traduzione è nostra].

[3]     “Da ciò, contando sulla tua protezione e la tua tutela, per l’autorità del nostro sacro ministero, al fine di respingere gli assalti dell’inganno diabolico, nel nome del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, fiduciosi e sicuri muoviamo all’attacco” [la traduzione è nostra].

[4]       Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.

[5]       “Il Santissimo Signore Nostro LEONE, per divina provvidenza Papa XIII, a tutti i Reverendissimi Vescovi, e così pure ai Sacerdoti che, a questo fine, hanno legittimamente ricevuto dai loro Ordinari l’autorità…” [la traduzione è nostra].

[6]     “Il seguente esorcismo può essere recitato dai Vescovi, e così pure dai Sacerdoti che, a questo fine, abbiano ricevuto dai loro Ordinari l’autorità” [la traduzione è nostra].

[7]    Supplica ed esorcismo che possono essere usati in particolari circostanze della Chiesa [la traduzione è nostra].

[8]      “Se il Vescovo diocesano, in particolari circostanze giudica opportuno indire riunioni di fedeli per pregare sotto la guida e la direzione del sacerdote …” [la traduzione è nostra].

[9]     L’esorcismo privato è lecito a tutti e specialmente ai ministri della Chiesa. La sua efficacia non deriva dall’impetrazione della Chiesa, ma unicamente dal beneplacito di Dio, in considerazione delle promesse di Cristo e dei meriti di chi lo proferisce. È lecito usarlo quando il demonio tormenta con tentazioni o causa vessazioni. Non esistono formule “ufficiali” di esorcismo privato. Non rientra tra gli esorcismi privati la formula dell’esorcismo contro satana e gli angeli ribelli, estratta da quella pubblicata per ordine del sommo pontefice Leone XIII. Ai fedeli non è pertanto lecito usare tale formula «e molto meno è lecito ad essi usare il testo integrale di questo esorcismo» (Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera agli Ordinari riguardante le norme sugli esorcismi, 29 settembre 1985), in https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19850924_exorcism_it.html) .

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